Eccezioni plusvalenza vendita immobile con Super Sismabonus

Eccezioni plusvalenza vendita immobile con Super Sismabonus. Se hai acquistato un immobile recentemente ristrutturato utilizzando i benefici del Super Sismabonus, è fondamentale sapere cosa succede nel momento in cui decidi di rivenderlo. Ci sono diversi scenari a cui prestare attenzione.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 137/2025 ha chiarito un aspetto che spesso genera dubbi: la plusvalenza derivante dalla vendita di immobili oggetto di interventi agevolati dal Super Sismabonus si applica esclusivamente alla prima cessione a titolo oneroso dell’immobile, come previsto dall’art. 67, comma 1, lettera b-bis) del TUIR.

In parole semplici, se un’impresa esegue interventi antisismici beneficiando del Superbonus e successivamente vende l’immobile, questa prima vendita rientra in una normativa speciale, che prevede una tassazione specifica sulla plusvalenza realizzata.

Ma cosa succede invece quando sei tu a rivendere l’immobile oggetto di Superbonus che hai acquistato dall’impresa?

In questo caso, non si tratta più della prima vendita dopo l’intervento agevolato. Pertanto, se decidi di vendere prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto, la plusvalenza realizzata sarà tassata secondo le regole ordinarie, ovvero come indicato dall’art. 67, comma 1, lettera b) del TUIR.

Questo articolo prevede che la plusvalenza sia imponibile quando l’immobile è ceduto a titolo oneroso entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione, salvo che il bene sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo di possesso. Per “maggior parte del periodo” si intende almeno la metà più un giorno del tempo trascorso tra l’acquisto e la vendita.

Esempi pratici

Ad esempio, se un immobile è stato acquistato il 1° gennaio 2020 e rivenduto il 1° gennaio 2025, il periodo complessivo di possesso è di 1.826 giorni. Per essere esentati dalla tassazione della plusvalenza, l’immobile deve essere stato abitazione principale per almeno 914 giorni. In caso contrario, la plusvalenza sarà imponibile.

Facciamo un altro esempio pratico: se hai acquistato un appartamento a 200.000 euro e lo rivendi a 250.000 euro dopo 3 anni, la plusvalenza realizzata (50.000 euro) può essere tassata come reddito diverso, a meno che tu non dimostri che è stato utilizzato come abitazione principale per almeno la metà del tempo.

Se invece scegli di rivendere l’immobile dopo i 5 anni, la plusvalenza normalmente non è tassabile. Tuttavia, fanno eccezione alcuni casi particolari, ad esempio quando l’immobile è stato oggetto di interventi edilizi straordinari con cambiamenti sostanziali che lo rendano diverso per consistenza o destinazione, oppure se ci sono operazioni che rientrano nella sfera dell’attività imprenditoriale o speculativa del cedente.

Quindi, in sintesi:

  • Prima vendita dopo i lavori (dall’impresa a te): plusvalenza con normativa speciale (Super Sismabonus), tassata secondo l’art. 67, comma 1, lett. b-bis) TUIR.
  • Vendite successive: tassazione ordinaria della plusvalenza solo se la vendita avviene entro 5 anni dall’acquisto (art. 67, comma 1, lett. b) TUIR), salvo le eccezioni.

Essere consapevoli di queste differenze aiuta a pianificare con attenzione la compravendita immobiliare ed evitare spiacevoli sorprese fiscali. Una corretta valutazione preventiva consente di agire in modo trasparente, consapevole e conforme alla normativa vigente.

Eccezioni plusvalenza vendita immobile con Super Sismabonus

Dal Blog Immobiliare

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