La planimetria catastale deve essere aggiornata

 

 

 PERCHE’ LA PLANIMETRIA CATASTALE DEVE ESSERE AGGIORNATA 

 

La planimetria catastale aggiornata, è un certificato  importante, essenziale ed obbligatorio per la stipula dei rogiti in virtù del Decreto Legge N° 78 del 2010, dove la parte cedente dichiara che la planimetria catastale attualmente in vigore al

catasto è conforme allo stato di fattoSi tratta di una norma dai connotati squisitamente fiscali che vuole fare emergere le difformità

tra gli identificativi catastali, le planimetrie depositate in catasto  e la situazione di fatto.

Lo scopo della nuova normativa è di fornire all’Erario ed ai Comuni un unico strumento che, attuando per l’appunto 

un’integrazione delle banche dati immobiliari disponibili presso l’Agenzia del Territorio, consenta di individuare con 

facilità e  precisione gli immobili da assoggettare ad imposizione ed i soggetti, titolari di diritti reali sugli stessi, tenuti al 

pagamento delle imposte dovute. Ovviamente presupposto  essenziale per il  successo dell’iniziativa è che le banche dati da

 integrare (RR.II  e Catasto) siano aggiornate sia sotto il profilo  oggettivo che soggettivo.

 

Bisogna quindi aggiornare la planimetria catastale se questa fosse difforme dall’immobile.

 

La planimetria catastale può essere richiesta al catasto da uno degli intestatari o da un suo delegato, ma per aggiornarla qualora fosse difforme dai luoghi, occorre incaricare un tecnico abilitato che rediga la nuova planimetria catastale e la depositi presso il catasto.

 

Riassumendo:

1- Obbligo di indicare in atto gli estremi di identificazione

 catastale 

2- Avvenuto deposito in catasto delle planimetrie delle unità 

immobiliari urbane, mediante l’indicazione del protocollo.

3- La conformità allo stato di fatto dei dati catastali e della 

planimetria, dichiarazione, resa in atto, da parte degli 

intestatari.

 

Restano invece esclusi dall’ambito applicativo della nuova

 norma:

  • fabbricati “non esistenti” cioè a dire quei fabbricati non ancora giunti al “rustico” che possono costituire oggetto valido di atti traslativi (vendite su carta) pur in assenza di accatastamento e di presentazione di planimetrie;
  • le unità immobiliari iscritte al Catasto Fabbricati ma che non possono ricondursi per le loro caratteristiche alla categoria dei fabbricarti (es. aree di corte scoperte).

A cura di , consulente di Immobiliare Santalfredo.

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