Imposta di registro e tributi dal 2025: le novità da conoscere prima di firmare un atto
Dal 1° gennaio 2025 è cambiato il modo in cui si gestiscono alcune imposte legate alla casa, all’affitto, alle successioni, ai preliminari di vendita e persino alle cause civili. Non si tratta di un semplice aggiornamento tecnico, ma di una riforma strutturale, che modifica il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
La Circolare 2/2025 dell’Agenzia delle Entrate offre le prime indicazioni operative su come applicare correttamente le nuove regole. Ecco cosa bisogna sapere, con qualche esempio concreto per orientarsi.
Indice dei contenuti
- 1 Autoliquidazione dell’imposta di registro: cosa significa davvero?
- 2 Cessione d’azienda: attenzione alla ripartizione del prezzo
- 3 Preliminari: l’imposta sugli acconti scende e si semplifica
- 4 Decreti ingiuntivi e sentenze: il Fisco bussa prima al debitore
- 5 Perché queste novità non sono solo “cose da addetti ai lavori”
Autoliquidazione dell’imposta di registro: cosa significa davvero?
Fino a ieri era l’Ufficio dell’Agenzia a calcolare l’imposta di registro, ipotecaria o catastale. Ora il principio cambia: chi è obbligato a versare il tributo deve anche calcolarlo e versarlo autonomamente.
In pratica
In una compravendita immobiliare, sarà il notaio a occuparsi del calcolo, ma la responsabilità fiscale è in capo al contribuente. Se l’Agenzia rileva un errore (magari perché il valore dichiarato non corrisponde a quello venale), può intervenire successivamente, chiedendo il saldo entro 60 giorni. Se si paga in quel termine, la sanzione è ridotta.
Cessione d’azienda: attenzione alla ripartizione del prezzo
Nel caso si ceda un’intera attività – ad esempio un bar o uno studio professionale – diventa fondamentale indicare con precisione a cosa si riferisce ogni parte del prezzo: immobile, arredamento, licenze, avviamento.
Perché è importante:
Se non c’è una suddivisione chiara nel contratto, si applicherà l’aliquota più alta prevista per uno dei beni. Con un atto redatto bene, invece, si possono ottimizzare i costi fiscali in modo lecito. La ripartizione deve essere credibile e coerente con i valori di mercato, perché l’Agenzia può controllarla.
Preliminari: l’imposta sugli acconti scende e si semplifica
Una delle novità più immediate per chi compra casa riguarda gli acconti versati con il preliminare di vendita. L’imposta proporzionale, che prima era al 3%, scende allo 0,5%, allineandosi a quella delle caparre confirmatorie.
Un esempio pratico
Se versi 20.000 € di acconto oggi, paghi solo 100 € di imposta anziché 600. Inoltre, se l’atto definitivo sarà soggetto a IVA, non dovrai più chiedere il rimborso dell’imposta pagata al preliminare: il nuovo sistema lo evita a monte.
Decreti ingiuntivi e sentenze: il Fisco bussa prima al debitore
Nelle controversie civili, ad esempio tra locatore e inquilino o tra venditore e acquirente, può esserci una condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni. Finora il Fisco poteva pretendere l’imposta di registro da qualunque soggetto obbligato, anche se non era il vero debitore.
Ora cambia:
L’Agenzia dovrà prima rivolgersi al debitore principale, e solo se il tentativo sarà infruttuoso, potrà agire verso gli altri coobbligati. Un cambiamento di buon senso, che però impone di leggere con attenzione le sentenze e verificare chi è stato effettivamente condannato.
Perché queste novità non sono solo “cose da addetti ai lavori”
Chi compra casa, firma un compromesso, cede un’attività o affronta una causa civile, si troverà coinvolto da queste modifiche anche senza rendersene conto. Conoscere in anticipo le regole, o affidarsi a un professionista aggiornato, significa evitare sorprese, costi imprevisti e ritardi nella registrazione degli atti.
Santalfredo segue con attenzione ogni aggiornamento normativo per offrire una consulenza precisa, mirata e proattiva. Che si tratti di vendere, acquistare, affittare o gestire patrimoni immobiliari, l’obiettivo è sempre lo stesso: fare chiarezza e guidare ogni scelta con sicurezza.
Nota – Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
- D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 14 marzo 2025
- Art. 41 e art. 20, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro)
- Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzioni tributarie)
- Art. 57 e 76, D.P.R. n. 131/1986
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