Casa con Abuso Edilizio

Casa con Abuso Edilizio. Spesso modifichiamo le nostre case, senza saper di commettere un abuso edilizio. Ci sembrano lavori così da poco, che pensiamo non sia necessario dichiararli.

Un esempio frequente è la realizzazione di una diversa distribuzione interna di un alloggio, senza presentare preventivamente una Comunicazione di Inizio Lavori. (CIL)

La buona notizia è che questi ultimi abusi possono essere sanati attraverso un accertamento di conformità e il pagamento delle relative sanzioni.

COME SANARE UN ABuSO EDILIZIO

Qualsiasi modifica che viene apportata alla muratura, sia interna che esterna, deve essere autorizzata o dichiarata al Comune, lo si può fare con 3 pratiche edilizie diverse a seconda della tipologia di intervento.

  • CILA riguardo tramezzi interni
  • SCIA per variazioni su muratura portante
  • SCIA o PdS modifiche alla muri esterna

Contatta un tecnico per presentare una pratica di regolarizzazione, con contestuale pagamento di sanzione.

Ogni Comune è dotato di un Regolamento Edilizio consultabile in autonomia sul sito internet e disciplina ciò che è consentito fare e ciò che è vietato. Se vuoi fare delle modifiche devi sempre consultarlo e vedere quali sono gli standard minimi che devono essere applicati.

Successivamente devi controllare anche l’accatastamento, che deve essere coerente con lo stato Comunale autorizzato.

L’ILLECITO AMMINISTRATIVO SI PRESCRIVE?

Se un abuso edilizio compiuto vent’anni fa viene scoperto solo oggi, si può richiedere la prescrizione del reato, purché ovviamente chi l’ha commesso, riesca a dimostrare che risale a quell’epoca. Generalmente, l’illecito amministrativo non si prescrive mai.

Per approfondimenti, sentenza Consiglio di Stato, Sezione 6 Sentenza 4 marzo 2019, n. 1477

“La Sesta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza depositata in data 31.3.2021 ha affermato che “l’ordine di demolizione configura un atto vincolato, dal contenuto interamente predeterminato dal legislatore, da assumere previo accertamento della natura abusiva dell’opera in concreto realizzata, in ragione della sua edificazione in assenza del prescritto permesso di costruire.

Non occorre, pertanto, una motivazione specifica in relazione al tempo intercorso o alla proporzionalità della sanzione ripristinatoria all’uopo da emettere, non risultando l’Amministrazione procedente titolare di un potere discrezionale, implicante una scelta in ordine alla tipologia di sanzione in concreto da assumere”

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