catasto è conforme allo stato di fatto. Si tratta di una norma dai connotati squisitamente fiscali che vuole fare emergere le difformità
tra gli identificativi catastali, le planimetrie depositate in catasto e la situazione di fatto.
Lo scopo della nuova normativa è di fornire all'Erario ed ai Comuni un unico strumento che, attuando per l’appunto
un’integrazione delle banche dati immobiliari disponibili presso l’Agenzia del Territorio, consenta di individuare con
facilità e precisione gli immobili da assoggettare ad imposizione ed i soggetti, titolari di diritti reali sugli stessi, tenuti al
pagamento delle imposte dovute. Ovviamente presupposto essenziale per il successo dell’iniziativa è che le banche dati da
integrare (RR.II e Catasto) siano aggiornate sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
Bisogna quindi aggiornare la planimetria catastale se questa fosse difforme dall'immobile.
La planimetria catastale può essere richiesta al catasto da uno degli intestatari o da un suo delegato, ma per aggiornarla qualora fosse difforme dai luoghi, occorre incaricare un tecnico abilitato che rediga la nuova planimetria catastale e la depositi presso il catasto.
Riassumendo:
1- Obbligo di indicare in atto gli estremi di identificazione
catastale
2- Avvenuto deposito in catasto delle planimetrie delle unità
immobiliari urbane, mediante l’indicazione del protocollo.
3- La conformità allo stato di fatto dei dati catastali e della
planimetria, dichiarazione, resa in atto, da parte degli
intestatari.
Restano invece esclusi dall'ambito applicativo della nuova
norma: